Tab Article
L'ordine processuale si è sfaldato in un'apparente armonia di linee ed interpretazioni, dove tutto appare fermo e ricomposto attraverso l'elasticità dei concetti. Gli scenari non sono solo sullo sfondo: tendenze collettive, modi nuovi di operare e comunicare quasi son diventati tutt'uno con i fenomeni che qui interessano, incidendo in profondità sulle categorie della Procedura penale e sugli effetti delle norme. Le trasformazioni, ad opera sia dello ius singulare della postmodernità, sia della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, sono divenute il manifesto di una società che cambia, di una politica di governo che cambia, nella tensione eccessivamente frettolosa di adeguarsi ai mutamenti. Da qui, non soltanto i singoli strappi al codice, ma addirittura il rischio della sua dissoluzione in una desuetudine sempre più appariscente: ad esso pare affiancarsi un'altra tipologia di processo. Massimo Nobili ci aveva messo in guardia da tutto ciò e dal pericoloso inneggiare al libero convincimento, qualora non si abbiano idee ben chiare e precise sul contraddittorio come principio, metodo e forma insostituibile dell'esperienza processualpenalistica. Imboccata, però, la via dell'efficientismo si perde il senso del limite, direbbe Nobili. Degradata la persona ad oggetto, riaffiora il mito di una verità assoluta e, correlativamente, di uno sconfinato potere del giudice, rappresentato dal libero convincimento, come strumento essenziale per la realizzazione della pretesa punitiva dello stato.